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- La risoluzione del mandato ad un agente per il mancato raggiungimento di target è sempre lecito?
Recentemente il Tribunale di Roma (Sezione Lavoro, sentenza n.5995 del 23.o6.2022, Giudice Presidente Dott. Pascarella) si è pronunciato in merito ad un contenzioso tra un agente di commercio, a cui era stato unilateralmente revocato il mandato per la mancanza di raggiungimento di obiettivi di vendite, e la sua mandante. Questa delibera ci offre uno spunto di riflessione in merito al tema della legittimità del recesso dal contratto di agenzia, da parte della mandante, in presenza di clausole risolutive espresse che contemplino l’ipotesi del mancato raggiungimento del budget. Cosa avviene nel caso in cui l’agente si assesti al di sotto del target imposto dall’azienda nel caso in cui le due parti (agente e mandate) avevano sottoscritto una clausola che indicava la risoluzione del mandato di vendita nel caso del mancato raggiungimento dell’obiettivo vendite? E' sempre lecita (ed automatica) la risoluzione del mandato? Come vedremo, non è così scontato. La decisione del Giudice di Roma si colloca infatti nel solco di un indirizzo oggi maggioritario, di senso favorevole all’agente di commercio, in quanto lavoratore e parte debole di un rapporto per sua natura “sbilanciato”. La sentenza che riportiamo ricorda anzitutto il rischio insito in un’impostazione che disancori la valutazione dell’avveramento della condizione risolutiva dagli elementi tipici che caratterizzano l’inadempimento imputabile. Sottolinea infatti il Giudice come la nozione di giusta causa “assume, non diversamente che nel rapporto di lavoro subordinato, un’efficacia non derogabile dalle parti del contratto individuale, perché la contraria conclusione attribuirebbe alle parti stesse la facoltà di incidere in senso limitativo su quel quadro di tutele normative minime delineato dal legislatore”. Traducendo, bisogna dunque tenere a mente che in presenza dell’assegnazione di un target (o, come in questo caso specifico, un “minimo di vendite pattuito”) il dato numerico in sé può essere fuorviante e il mancato raggiungimento di una soglia, anche se indicata nel mandato, da solo non delinea uno scenario segnato da grave inadempimento del lavoratore. Nel caso in esame l’agente receduto aveva dedotto e dimostrato in giudizio che le proprie performance di vendita – ancorché virtualmente “sotto budget” – fossero state oggetto di riconoscimento da parte dell’azienda, che aveva indicato il ricorrente come una risorsa tra le più produttive dell’intera rete vendita, dovendosi così escludere quell’imprescindibile connotato di gravità tale da non consentire “la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”. Accertata e dichiarata l’illegittimità del recesso, all’agente è stato riconosciuto il diritto alle indennità di fine rapporto e di quella sostitutiva del preavviso. Questa sentenza dimostra pertanto come il rapporto tra agente e mandante non si basi unicamente sui dati numerici di vendita ma che si declina, al contrario, in una visione di continuità di collaborazione tra le due parti e di interconnessione di rapporti (e di risultati) che legano il singolo (l'agente) e l'intero apparato commerciale (la rete commerciale). Se vi siete trovati ad affrontare - o state affrontando - una situazione del genere, sappiate che i precedenti in Giurisprudenza a vostra tutela incominciano ad essere molti.
- Settembre 2022: scadenze fiscali per agenti, agenzie e mandanti
Settembre, tempo di scadenze fiscali per gli agenti di commercio e le agenzie di rappresentanza che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte della dichiarazione dei redditi. Entro il 16 settembre infatti bisognerà procedere al versamento della quarta rata del saldo 2021 (senza maggiorazione) e del primo acconto 2022; qualora si dovesse provvedere ancora al pagamento della terza rata del saldo IRAP, sarà sempre possibile farlo entro il 16 settembre, con maggiorazione dello 0,40% dell’importo dovuto. Riassumiamo le prossime scadenze fiscali in agenda per agenti, agenzie e società mandanti. Ricordiamo che le date indicate sono relative all’ultimo giorno utile per il pagamento. AGENTI DI COMMERCIO ENASARCO IN DITTA INDIVIDUALE O IMPRESA FAMILIARE 16 settembre 2022: 1. Versamento IVA relativo al mese di agosto 2022 -> per i contribuenti che hanno scelto il versamento mensile e non trimestrale 2. Versamento delle ritenute relative al mese di agosto 2022 3. Versamento ritenute dipendenti relative al mese di agosto 2022 -> (solo in caso di presenza di dipendenti nell’attività) 4. Versamento INPS dipendenti relativa al mese di agosto 2022 -> (solo in caso di presenza di dipendenti nell’attività) 5. Versamento della quarta rata delle imposte relative alla Dichiarazione dei Redditi 2022 senza maggiorazione -> (quarta rata del saldo 2021 e primo acconto 2022) 6. Versamento della terza rata delle imposte relative alla Dichiarazione dei Redditi 2022 con maggiorazione dello 0,40% dell’importo dovuto -> (terza rata del saldo 2021 e primo acconto 2022) 7. Versamento dell’imposte relative alla Dichiarazione Irap 2022, se dovute -> quarta rata del saldo 2021, senza maggiorazione) 8. Versamento dell’imposte relative alla Dichiarazione Irap 2022, se dovute -> (terza rata del saldo 2021, con maggiorazione dello 0,40% dell’importo dovuto) 30 settembre 2022: 1. Invio Lipe (Liquidazioni Periodiche IVA) relativa al secondo trimestre 2022 (esonerati i forfettari) 2. Pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre 2022 per i contribuenti forfettari o le operazioni esenti IVA -> Da effettuare in un’unica soluzione tramite l’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” oppure utilizzando il modello F24 con modalità esclusivamente telematica utilizzando il codice tributo 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014. Se l'importo dovuto complessivamente per il I e II trimestre 2022 non supera i 250€ il versamento potrà essere effettuato il 30 novembre. Nb: Ricordiamo che gli agenti in ditta individuali sono soggetti passivi IRAP solo nel caso in cui siano dotati di autonoma organizzazione. La Legge di Bilancio 2022 ha esonerato definitivamente gli agenti di commercio persone fisiche dal pagamento dell’IRAP a partire proprio da quest’anno. Continuano, invece, ad essere soggetti passivi IRAP le società. AGENTI IN SOCIETÀ DI RAPPRESENTANZA 16 settembre 2022: 1. Versamento della quarta rata delle imposte relative alla Dichiarazione dei Redditi 2022 senza maggiorazione -> (quarta rata del saldo 2021 e primo acconto 2022) 2. Versamento della quarta rata delle imposte relative alla Dichiarazione dei Redditi 2022 senza maggiorazione -> (quarta rata del saldo 2021 e primo acconto 2022) AGENTI DI COMMERCIO ORGANIZZATI IN SOCIETÀ DI PERSONE (S.N.C. / S.A.S.) 16 settembre 2022 1. Versamento IVA relativo al mese di agosto 2022 -> per i contribuenti che hanno scelto il versamento mensile e non trimestrale 2. Versamento delle ritenute relative al mese di agosto 2022 3. Versamento ritenute dipendenti relative al mese di agosto 2022 -> (solo in caso di presenza di dipendenti nell’attività) 4. Versamento INPS dipendenti relativa al mese di agosto 2022 -> (solo in caso di presenza di dipendenti nell’attività) 5. Versamento della quarta rata delle imposte relative alla Dichiarazione dei Redditi 2022 senza maggiorazione -> (quarta rata del saldo 2021 e primo acconto 2022) 6. Versamento della terza rata delle imposte relative alla Dichiarazione dei Redditi 2022 con maggiorazione dello 0,40% dell’importo dovuto -> (terza rata del saldo 2021 e primo acconto 2022) 7. Versamento dell’imposte relative alla Dichiarazione Irap 2022 senza maggiorazione -> (quarta rata del saldo 2021 e primo acconto 2022, senza maggiorazione) 8. Versamento dell’imposte relative alla Dichiarazione Irap 2022 con maggiorazione -> (terza rata del saldo 2021 e primo acconto 2022, con maggiorazione dello 0,40% dell’importo dovuto) 30 settembre 2022: 1. Invio Lipe (Liquidazioni Periodiche IVA) relativa al secondo trimestre 2022 (esonerati i forfettari) 2. Pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre 2022 per i contribuenti forfettari o le operazioni esenti IVA -> Da effettuare in un’unica soluzione tramite l’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” oppure utilizzando il modello F24 con modalità esclusivamente telematica utilizzando il codice tributo 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014. Se l'importo dovuto complessivamente per il I e II trimestre 2022 non supera i 250€ il versamento potrà essere effettuato il 30 novembre. AGENTI DI COMMERCIO ORGANIZZATI IN SOCIETÀ DI CAPITALI (S.R.L. / S.R.L.S. / S.P.A.) 16 settembre 2022 : 1. Versamento IVA relativo al mese di agosto 2022 -> per i contribuenti che hanno scelto il versamento mensile e non trimestrale 2. Versamento delle ritenute relative al mese di agosto 2022 3. Versamento ritenute dipendenti relative al mese di agosto 2022 -> (solo in caso di presenza di dipendenti nell’attività) 4. Versamento INPS dipendenti relativa al mese di agosto 2022 -> (solo in caso di presenza di dipendenti nell’attività) 5. Versamento della quarta rata delle imposte relative alla Dichiarazione dei Redditi 2022 senza maggiorazione -> (quarta rata del saldo 2021 e primo acconto 2022) 6. Versamento della terza rata delle imposte relative alla Dichiarazione dei Redditi 2022 con maggiorazione dello 0,40% dell’importo dovuto -> (terza rata del saldo 2021 e primo acconto 2022) 7. Versamento dell’imposte relative alla Dichiarazione Irap 2022 senza maggiorazione -> (quarta rata del saldo 2021 e primo acconto 2022, senza maggiorazione) 8. Versamento dell’imposte relative alla Dichiarazione Irap 2022 con maggiorazione -> (terza rata del saldo 2021 e primo acconto 2022, con maggiorazione dello 0,40% dell’importo dovuto) 30 settembre 2022: 1. Invio Lipe (Liquidazioni Periodiche IVA) relativa al secondo trimestre 2022 (esonerati i forfettari) 2. Pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre 2022 per i contribuenti forfettari o le operazioni esenti IVA -> Da effettuare in un’unica soluzione tramite l’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” oppure utilizzando il modello F24 con modalità esclusivamente telematica utilizzando il codice tributo 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014. Se l'importo dovuto complessivamente per il I e II trimestre 2022 non supera i 250€ il versamento potrà essere effettuato il 30 novembre. AZIENDE & SOCIETA' MANDANTI MANDANTI 16 settembre 2022: 1. Versamento IVA relativo al mese di agosto 2022 -> per i contribuenti che hanno scelto il versamento mensile e non trimestrale 2. Versamento delle ritenute relative al mese di agosto 2022 3. Versamento ritenute dipendenti relative al mese di agosto 2022 -> (solo in caso di presenza di dipendenti nell’attività) 4. Versamento INPS dipendenti relativa al mese di agosto 2022 -> (solo in caso di presenza di dipendenti nell’attività) 5. Versamento della quarta rata delle imposte relative alla Dichiarazione dei Redditi 2022 senza maggiorazione -> (quarta rata del saldo 2021 e primo acconto 2022) 6. Versamento della terza rata delle imposte relative alla Dichiarazione dei Redditi 2022 con maggiorazione dello 0,40% dell’importo dovuto -> (terza rata del saldo 2021 e primo acconto 2022) 7. Versamento dell’imposte relative alla Dichiarazione Irap 2022 senza maggiorazione -> (quarta rata del saldo 2021 e primo acconto 2022, senza maggiorazione) 8. Versamento dell’imposte relative alla Dichiarazione Irap 2022 con maggiorazione -> (terza rata del saldo 2021 e primo acconto 2022, con maggiorazione dello 0,40% dell’importo dovuto) 30 settembre 2022: 1. Invio Lipe (Liquidazioni Periodiche IVA) relativa al secondo trimestre 2022 (esonerati i forfettari) 2. Pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre 2022 per i contribuenti forfettari o le operazioni esenti IVA -> Da effettuare in un’unica soluzione tramite l’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” oppure utilizzando il modello F24 con modalità esclusivamente telematica utilizzando il codice tributo 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014. Se l'importo dovuto complessivamente per il I e II trimestre 2022 non supera i 250€ il versamento potrà essere effettuato il 30 novembre.
- Ddl Concorrenza: l'attività dell'Agente immobiliare e del mediatore creditizio diventano compatibili
Se ne parlava ormai da tanto e sembrerebbe che ormai ci siamo... Il Ddl Concorrenza è intervenuto nella disciplina che regola l'attività degli agenti immobiliari (Legge 39/89) e dei mediatori creditizi (D.Lgs. 141/2010). In merito alla disciplina che riguarda i mediatori creditizi, il Ddl Concorrenza ha infatti riscritto il punto 4-quater dell’art. 17 del D.Lgs 141/2010, prevedendo espressamente che l’attività del mediatore creditizio sia compatibile con quella di 'agente immobiliare' aprendo quindi alle società di mediazione creditizia la possibilità di occuparsi anche di intermediazione immobiliare. In parallelo, si è intervenuto nella disciplina degli agenti immobiliari, con la modifica apportata all’art. 5 della legge 39/89 con l'aggiunta del comma 3-bis, che specifica che l’agente immobiliare possa essere anche ‘dipendente o collaboratore’ di una società di mediazione creditizia. Traducendo: l’agente immobiliare con questa nuova norma può finalmente diventare un dipendente (o un agente di un mediatore creditizio) ma non un mediatore creditizio. Le reazioni. Partiamo dal fronte critico. Santino Taverna, presidente nazionale Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari), intervistato da Idealista.it si dice scettico sulla misura, soprattutto perché va a favorire le grandi corporazioni della mediazione creditizia non tutelando invece la professionalità (e l'indipendenza imprenditoriale) di un agente immobiliare, costretto a costituirsi in società di mediazione, con tutti gli oneri del caso, qualora volesse occuparsi direttamente della mediazione del credito. Dubbi anche per gli effettivi vantaggi riservati al consumatore finale: la riforma viene infatti letta come un assist nei confronti delle grosse strutture del settore creditizio che possono così ulteriormente ampliare la propria dimensione, aumentando la gamma dei servizi offerti e l'efficacia in sede di reclutamento di nuova forza vendita, a discapito però dell’attenzione alle esigenze concrete del consumatore con un rischio rischio di standardizzazione e omologazione dei servizi offerti. Con toni decisamente opposti si esprime Gian Battista Baccarini, presidente nazionale di Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionisti) che ha dichiarato come la norma riconnetta il mercato immobiliare e quello del credito, scongiurando nel frattempo al nostro Paese una possibile sanzione da parte dell’Europa, che aveva già ammonito lo Stato italiano per i limiti imposti all’attività di agente immobiliare. "Se la norma sarà definitivamente approvata - aggiunge Baccarini - i collaboratori del credito e gli agenti immobiliari potranno collaborare liberamente e in piena trasparenza, al fine di porre il cliente-consumatore nella miglior condizione per affrontare una delle scelte più importanti della sua vita, l’acquisto della casa”. E voi, cosa ne pensate?
- Il fenomeno della Great Resignation in Italia colpisce anche il settore vendite?
Nel mondo del lavoro è in atto una rivoluzione. Secondo uno studio di McKinsey, il 40% dei lavoratori a livello mondiale è propenso a cambiare lavoro nei prossimi 4-6 mesi, il 53% degli imprenditori intervistati ha affermato di avere un turnover volontario maggiore rispetto agli anni precedenti e il 64% si aspetta che il problema continui, o peggiori, nei prossimi sei mesi. Questo fenomeno prende il nome di Great Resignation (GR) o, come la chiama McKinsey, Great Attrition. Innanzitutto: cos'è la Great Resignation? Negli ultimi mesi abbiamo incominciato ad osservare nel mercato del lavoro italiano un evento che a partire dal 2020 ha colpito gli USA, ossia lo straordinario ed inaspettato aumento di dimissioni volontarie da parte dei lavoratori statunitensi che sembrerebbero causate da molteplici fattori: il burn out che sempre più frequentemente affligge il personale (vedi schema relativo all'Italia di seguito), la ricerca di impieghi con salari più alti, maggiore flessibilità e migliore bilanciamento del work-life balance, oltre la tendenza all'imprenditoria che sta portando i Millennials e parte della Generazione Z ad abbandonare il posto fisso per avviare nuove attività (Yolo Economy). La GR sta scardinando le antiche convinzioni su cui poggia il nostro rapportarci con la sfera lavorativa: il lockdown, la pandemia, e la scoperta di quel fantastico strumento produttivo, quando è utilizzato bene (...), chiamato smart working, ha definitivamente messo in crisi il modello del “workism” e dei "workaholics", l’idea cioè che per valorizzarsi ed affermarsi l'unica via sia quella di dedicare l’intera vita al lavoro, senza orari, senza ferie, senza possibilità di curare un sé alternativo rispetto alla propria identità professionale. Il trend è chiaro e i dati non mentono: l’indice delle dimissioni negli Stati Uniti ad agosto 2021 è stato del 19%, per un valore record di 4,6 milioni di americani che hanno lasciato volontariamente il lavoro, superiore quasi del 20% rispetto ai dati registrati durante lo stesso mese del 2019. Dalla primavera 2021 il valore medio è stato di 4 milioni circa. Sempre seguendo la ricerca di McKinsey, che ha coinvolto quasi 6mila persone in età lavorativa di Australia, Canada, Singapore, Regno Unito e Stati Uniti, emerge un dato inaspettato che sorprende e segna un punto di discontinuità rispetto al passato: il 36% di chi si è licenziato non aveva ancora in mano un nuovo lavoro. Ed è proprio questo aspetto che caratterizza il fenomeno della GR che, diversamente dai precedenti cicli di regressione e ripresa, sta portando le persone a fare un vero e proprio salto nel buio, scommettendo sul fatto di riuscire a trovare sul mercato posizioni lavorative più qualificate e meglio retribuite. La stessa fotografia è stata scattata anche dallo studio dell’IBM Institute for Business Value (IBV), condotta su più di 14.000 persone in tutto il mondo: nel 2021 1 dipendente su 5 ha cambiato volontariamente lavoro e 1 persona su 4, a livello globale, intende cambiare posto di lavoro nel 2022. I giovani giocano la parte principale in questo fenomeno: Generazione Z con il 33% e Millennial con il 25%. Secondo lo studio dell'IBV le persone cambiano lavoro perché vogliono dedicarsi a coltivare ed accrescere le proprie competenze. Sembrerebbe concordare con queste premesse lo studio prodotto di Indeed che identifica una tendenza a livello internazionale nel ricercare lavori più impegnativi in termini di prospettive e competenze a discapito degli ambiti di impiego più ripetitivi e a basso valore aggiunto. Crescono quindi settori come l’ingegneria civile, l’informatica, l'ICT, i media e la comunicazione. Calano, come da notizie recenti, il settore turistico ricettivo, i lavori legati alla casa e alla cura della persona. E in Italia? In un mercato del lavoro poco agile, con grosse sacche di disoccupazione e le percentuali più alte in Europa di NEET, beh... Il posto di lavoro, specialmente se indeterminato, è ancora vissuto come un lusso a cui, in mancanza di valide e certe alternative, è difficile rinunciare. Nonostante ciò, il fenomeno è in rapida evoluzione anche nel Bel Paese. Di recente, l’Associazione Italiana Direzione Personale (AIDP) ha pubblicato i dati secondo cui le dimissioni volontarie fra i giovani in Italia toccano il 60% delle aziende. I settori più coinvolti sono quello Informatico e Digitale (32%), Produzione (28%) e Marketing e Commerciale (27%). A scegliere di cambiare lavoro sono soprattutto le persone nella fascia d’età compresa fra i 26 e i 35 anni, che costituisce il 70% del campione analizzato e perlopiù impiegati in aziende del Nord Italia. Analizzando i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle cessazioni dei rapporti di lavoro nel secondo trimestre del 2021, emerge è che c’è stata una crescita tendenziale del +43,7%. In particolare tra aprile e giugno c’è stato un incremento delle cessazioni che ha fatto registrare 2 milioni 587mila chiusure dei rapporti lavorativi, con una crescita del 37% rispetto al trimestre precedente e un +768mila unità rispetto allo stesso trimestre del 2020. Di queste, 484mila per dimissioni volontarie dei lavoratori. E in generale la quota di abbandono volontario sul totale degli occupati ha superato il 2% per la prima volta da anni. Great Resignation nel mondo delle vendite in Italia: reale tendenza o fenomeno incidentale? Nelle vendite è da anni che assistiamo ad una preoccupante diminuzione dei professionisti accreditati (tranne rare eccezioni come l'immobiliare e il finanziario, ndr): basti pensare che Enasarco ha comunicato che nel periodo 2014-2020 (e quindi ancora prima della Great Resignation) vi è stata una diminuzione di più di 50.000 unità. Quali sono le cause? Beh, ce ne sono diverse... Innanzitutto uno scarso ricambio generazionale (il rapporto tra agenti andati in pensione e neo-immatricolati è da anni che ha saldo negativo), abbandono del mestiere (più di 30% di p.iva chiuse nell'ultimo biennio rispetto al periodo 2017-19), contrazione dei consumi e crisi di alcuni mercati. Tralasciando quelle che sono cause endemiche, concentriamoci invece sulle motivazioni che spingono un commerciale a cambiare azienda e a rimettere il mandato. Motivazione al cambiamento: i datori di lavoro sono connessi con le emozioni dei propri dipendenti? Contrariamente a quello che potrebbero pensare gli imprenditori/responsabili hr/manager, un consulente commerciale non cambia quasi mai per un semplice miglioramento economico o un aumento della provvigione. Vi è un gap tra le motivazioni reali che spingono le persone a cambiare e ciò che pensano i loro datori di lavoro. Vediamo quali sono i principali fattori di cambiamento: 1. il non sentirsi apprezzati dalle loro organizzazioni dai loro manager 2. il non sentire un senso di appartenenza al lavoro 3. non scorgere una progettualità o una direzione chiara nella politica commerciale della società 4. non sentirsi supportati - soprattutto in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo - con politiche di marketing (leads generation, pubblicità locale, sui social e sul web, azioni di nurturig nei confronti della clientela) volte a massimizzare le capacità commerciali del professionista. Ciò fa capire come mai come in questo momento storico sia fondamentale mettersi in ascolto della propria forza vendita e farsi le domande giuste, come ad esempio quelle suggerite dallo studio di McKinsey: I manager sono in grado di motivare e ispirare i loro team, e di guidarli con passione? Le persone giuste sono nei posti giusti? Quanto forte è la cultura dell’organizzazione? Quanto la forza del rapporto che si ha con le persone dipende unicamente dalla leva economica? I benefit previsti sono in linea con quelli che si aspettano (e che vorrebbero) le persone? I collaboratori vogliono percorsi di carriera e opportunità di crescita. In che misura si riesce ad accontentare queste esigenze? Si sta davvero costruendo un senso di comunità? A queste sarebbe opportuno aggiungerne altre 4 più universali: Gli economics sono in linea con le mansioni e le competenze? Quanto si è davvero flessibili (e non solo sulla carta)? L’impegno che si ha verso le persone che lavorano da tempo in azienda è lo stesso che si ha quando si vuole reclutare qualcuno? In che misura ci si pone davvero in ascolto delle esigenze dei collaboratori? Una volta risposto a queste domande, si può cercare di attuare una strategia di employee retenton che ci aiuti a comprendere meglio le esigenze delle persone all'interno della nostra organizzazione rafforzandone anche valori intangibili quali fiducia e senso di appartenenza cercando così di prevenire malcontento e possibili dimissioni. Qualche consiglio per prevenire la fuga della vostra rete commerciale: 6 azioni pratiche per costruire una strategia di employee retention efficace Notate dei segnali di scollamento tra la rete commerciale e il vostro dipartimento vendite? Non è necessariamente un male perché se riuscite a cogliere i cosiddetti “segnali premonitori” siete anche in grado di elaborare le informazioni che provengono dal comportamento dei collaboratori e comprenderne la causa: la riduzione della produttività di un collaboratore, la sua scarsa motivazione, le sue frequenti lamentele o la scarsa apertura alla condivisione o alle novità rientrano perfettamente nella casistica. Una volta che saremo in grado di raccogliere i segnali premonitori, ecco che si può impostare una strategia che ci aiuti a ritrovare una giusta armonia all'interno della nostra organizzazione commerciale. 1. Mettere le persone giuste al posto giusto Per ridurre il turnover del personale è importante scegliere le persone giuste, non solo per le loro competenze ma, soprattutto, per la loro adesione alla cultura aziendale e alla capacità di interagire con le varie funzioni aziendali interne. Tutto questo si può realizzare tramite un importante lavoro di recruitment qualitativo: non facciamoci prendere dall'ansia e diamoci il tempo di identificare la persona giusta per la nostra organizzazione! 2. Stimolare i dipendenti con novità e progetti Un compito sfidante o un accrescimento delle responsabilità sono tutti elementi che possono accrescere l’identificazione da parte del lavoratore con l’organizzazione e quindi stimolarlo maggiormente. Le nuove sfide inoltre aiutano ad apprendere nuove skill e a progredire: un team che cresce equivale ad un team motivato che è meno suscettibile a motivazioni di cambiamento. 3. Attenzione agli aspetti economici Impostare una politica di compensation & benefit adeguata è una leva molto importante in ottica employee retention. Oltre ad un corretto compenso rispetto al ruolo ricoperto e alle mansioni svolte dal collaboratore, è importante premiarlo condividendo con lui obiettivi, sfide e nuovi target. Il premio non deve essere necessariamente un aumento di stipendio/provvigione, possono infatti essere offerti determinati benefit non previsti fino a quel momento in azienda: l’assicurazione sanitaria, magari estendibile anche a moglie o marito, un piano di previdenza, servizi di concierge aziendale, viaggi premio, auto aziendale, percorsi di alta formazione, etc.. 4. Migliora la formazione dei tuoi collaboratori Strettamente collegato al punto 2 e 3. Prevedere corsi di formazione per i propri dipendenti può essere una chiave importante per aprire ad un maggior attaccamento all’azienda, dando loro modo di avere nuove competenze e scoprire nuove abilità. L’aggiornamento professionale aiuta ad incrementare il coinvolgimento della propria rete commerciale e a raggiungere nuovi obiettivi e competenze. 5. Ascolta la tua rete vendita. Ascoltare i tuoi commerciali significa rendersi disponibili a riflettere su criticità e ad accogliere proposte che possono aiutare l’azienda a migliorare. Oltre che durante una conversazione a tu per tu, si possono raccogliere feedback in maniera più allargata tramite questionari o focus group, così da cogliere gli spunti, i desideri e i suggerimenti del personale aziendale. Questa fase, ripetuta nel tempo, permette di fotografare le esigenze maggiormente richieste e prevedere degli interventi correttivi laddove possibile. Ricordati sempre che i tuoi consulenti commerciali sono le orecchie e gli occhi della tua azienda sul campo; non accoglierne le istanze e gli spunti di riflessione rischia di farti perdere il contatto con il mercato. 6. Restituisci feedback Fornire valutazioni periodiche può essere un’ottima occasione per creare un appuntamento fisso con tutto il team commerciale e aiuta a chiarire meglio gli obiettivi e vedere insieme come raggiungerli. Può essere un momento di condivisione organizzato dal manager di riferimento che successivamente, insieme all’ufficio HR, può analizzare eventuali criticità e capire come risolverle.
- Enasarco: contributi per gli agenti che hanno deciso nel 2021 di accedere a percorsi di studio.
Notizie dall'Enasarco! La Fondazione ha appena comunicato la capienza delle misure pensate per favorire la formazione professionale dei suoi iscritti. Queste le opzioni previste: PREMI STUDIO Si può fare domanda per l’ottenimento dei premi studio erogati dalla Fondazione Enasarco - nel limite massimo di spesa annua di euro 574.000,00 - per il conseguimento nell’anno 2021 da parte degli iscritti e dei figli degli iscritti di un diploma o una laurea, presso Istituti ed Università riconosciuti dallo Stato italiano, a carattere definitivo al termine del proprio corso di studi di Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, Corsi universitari di Laurea di primo livello, Corsi universitari di Laurea Specialistica, corsi di specializzazione/master. I premi studio per l’anno 2022 sono ripartiti come segue: n. 455 da euro 100,00 ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma della Scuola Secondaria di 1° grado “Licenza Media” al termine dell’anno scolastico 2020/2021; n. 400 da euro 500,00 ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo del corso di studio della Scuola Secondaria di 2° grado “maturità” al termine dell’anno scolastico 2020/2021; n. 205 da euro 700,00 ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una “Laurea di primo livello” nel corso dell’anno 2021; n. 180 da euro 1.000,00 ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una “Laurea specialistica” nel corso dell’anno 2021; n. 1 da euro 5.000,00 per corsi di specializzazione/master post-laurea specialistica, anche mediante convenzioni con istituzioni universitarie, in materie attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione, conseguiti nell’anno 2021. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 30 giugno 2022. PREMI PER TESI DI LAUREA IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E PREVIDENZA Al fine di incentivare studi e ricerche originali su materie di carattere giuridico, economico, statistico e simili che interessino la professione di agente o consulente finanziario o inerenti alla previdenza complementare, la Fondazione assegna n. 10 premi per tesi di laurea, dell’importo di euro 2.600,00 ciascuno. Le tesi devono avere per oggetto uno dei seguenti argomenti anche in contemporanea: Contratto e/o attività di agenzia anche nel quadro di studi giuridici, economici, statistici e simili, sulla intermediazione commerciale o finanziaria; Previdenza Enasarco. Le tesi devono essere state discusse da concorrenti laureatisi in Università statali o riconosciute dallo Stato italiano nel corso dell’anno 2021. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 30 giugno 2022. Per fare richiesta vi invitiamo a visitare il sito internet della Fondazione Enasarco.
- Quanto guadagna un agente di commercio oggi in Italia?
Partiamo da una considerazione ovvia: diverse variabili (mercato, area geografica, seniority, canale di vendita, etc) rendono davvero difficile determinare un guadagno tipo di un agente di commercio. Ciononostante, non ci siamo dati per vinti: attraverso le informazioni raccolte durante tutti i colloqui svolti negli ultimi due anni e tramite una lunga serie di interviste specifiche, abbiamo effettuato un'indagine su un campione rappresentativo ed eterogeneo della categoria. Sono venuti fuori alcuni indicatori interessanti. Area geografica. Il nord la fa da padrone (ma c'è una sorpresa). Se vi aspettavate di trovare la Lombardia al primo posto, beh... Rimarrete delusi. Gli agenti del Veneto risultano attestarsi sul ritorno economico personale più alto (media di € 2.380/mese), il Piemonte si piazza all'ultimo posto tra le regioni del Nord con una media di € 1.700. Altri risultati inaspettati? Meglio la Valle d'Aosta (€ 1.850) e la Liguria (€ 1.820) dell'Emilia Romagna (€ 1.745). Spostandoci al Centro, sul podio troviamo il Lazio, la Toscana e le Marche che si attesta su un risultato quasi speculare alla vicina Emilia Romagna. Nel sud gli introiti si livellano verso il basso: se la prima posizionata (la Puglia) fa registrare risultati in linea - se non superiori - ad alcune regioni del centro nord Italia (1.850 €) le altre risultano decisamente staccate. Il fanalino di coda di questa classifica è riservato al Molise (1.100 €/mese), seguita dalla Calabria (1.215 €) e dalla Basilicata (1.340 €). Junior Vs senior: c'è un abisso di introiti. Lo stipendio medio per agente in Italia è di circa € 33.500 lordi all'anno. Un agente professionista senior si attesta, secondo le nostre indagini, su un introito medio di 2.250 € netti mese e i più bravi da noi intervistati dichiarano di fatturare più di 3.500 € netti/mese. Perché allora le medie regionali e nazionali del settore si abbassano così tanto? Innanzitutto per problemi contingenti: la maggior parte della categoria versa in uno stato di difficoltà, esasperato da due anni di covid-19. Quasi il 70% degli agenti da noi contatti dichiara infatti di aver subito nell'ultimo biennio una contrazione dei propri introiti e di questi, più della metà, ha visto crollare le loro entrate sotto la soglia dei 1.600 euro mese. Inoltre, non vi è una segmentazione geografica ad incidere sulle statistiche ma anche una questione anagrafica: i giovani guadagnano poco e c'è uno scorso ricambio generazionale. Nel panel dei nostri intervistati che rientrano nella categoria under 26, quasi tutti dichiarano di aver avuto difficoltà a costruirsi un percorso di stabilità economica. Basti pensare che un neofita che sceglie la vendita come sua professione in media arriverà a superare i 1.350 euro netti di ritorno mensile soltanto dopo due anni e mezzo di attività. Più aumenta l'esperienza, più migliorano i guadagni. Un Agente di Commercio a metà carriera, con 5-10 anni di esperienza, in media dichiara un fatturato personale mensile di circa 1.650 €. I guadagni migliori sono nella fascia 10-15 anni di esperienza (2.250 € medi dichiarati) che rientrano nel range anagrafico 40-45 anni. La categoria over 60, ancora molto rappresentata nel Paese è crollata nell'ultimo biennio, passando dai 1.900 € dichiarati ai 1.440 odierni. I settori che pagano di più. Gli ultimi anni hanno determinato un cambiamento radicale dei trend di mercato. Alcuni settori stagnano o sono in crisi (ad esempio il tessile, il siderurgico, l'edile), altri invece continuano a trainare. Se il mondo dei servizi continua a crescere, a sorpresa nella nostra indagine il ritorno di fatturato più alto dichiarato è ancora appannaggio del settore industriale. La top five in base al nostro censimento: agente settore elettronica industriale (€ 62.000/anno) agente settore finanziario (€ 58.000/anno) agente industria farmaceutica ed elettromedicale (€ 52.000/anno) agente assicurativo (€ 45.000/anno) agente energetico (€ 42.000/anno)
- Come cambia il retail fisico: scenari per il 2022 e nuove tendenze.
Il mondo del retail esce malconcio da questi ultimi due anni di covid-19 e gli ultimi dati parlano di consumi in Italia a gennaio in forte contrazione. Nonostante questo, il settore sta affrontando una forte fase di cambiamento, tra la spinte della clientela che ricerca una modalità più tradizionale di fare acquisti e nuove strategie di multicanalità che amplieranno i servizi e le possibilità di vendita. Cosa ci dobbiamo quindi aspettare da questo anno? La società di marketing Tiendeo.it ha identificato i 5 trend chiave che potrebbero rivoluzionare il settore retail nel 2022: 1. Omnicanalità. Ovvero interconnettere il punto vendita con i canali digitali, con una propensione di investimento al marketing digitale e al social network. 2. Il boom del “negozio esperienziale”. Il negozio esperienziale, ovvero l'unificazione del mondo fisico e digitale in un momento e in un luogo specifico dove gli spazi (siano in un centro commerciale che al di fuori di un negozio) si trasformeranno in palcoscenici con diversi tipi di spettacoli che invitano al consumo di un determinato prodotto o brand. L’obiettivo di questo cambiamento di modello è quello di attirare il pubblico verso il negozio fisico, aumentare i dati di pedonabilità e creare un’esperienza unica basata su emozioni e una connessione con il brand. 3. Lo smart retail. Soluzioni digitali di assistenza alla vendita, chioschi interattivi, negozi cashless (come il primo Store Express di Würth a Milano); questo probabilmente sarà il futuro delle attività commerciali. Con l’incorporazione della tecnologia e dell’intelligenza artificiale nel processo di vendita, assisteremo in breve tempo all’apparizione sempre più frequente di negozi intelligenti, che consentiranno ai consumatori di acquistare in luoghi con pochissimo personale e dove non sarà più necessario passare dalla cassa. 4. La riscoperta dell'usato e l'economia circolare. La preoccupazione dei consumatori per l’ambiente sta portando retailer e brand ad adottare una strategia più responsabile, come ad esempio Ikea con il suo Green Friday. Rifiuti zero, il mercato dell’usato e quello d’occasione continueranno a crescere, così come le app e il mercato digitale di prossimità. 5. Social shopping Sebbene il social shopping sia una tendenza da qualche anno ormai consolidata, nel 2022 vedremo sempre più brand e retailer utilizzare questo mezzo come complemento dell’e-commerce. Secondo lo studio Tiendeo, il 68% dei retailer e dei brand prevede di aumentare la propria spesa pubblicitaria sui social media nei prossimi 12 mesi, per la gioia di influencer e brand ambassador. I nuovi negozi telco ed energy. Riscontriamo un sesto trend, specifico del mercato delle commodities, che porterà ad integrare all'interno dei negozi monomarca la strategia pull e quella push. Sempre più negozi, infatti, stanno incominciando ad incorporare azioni di vendita telefonica tipiche dei call center (up e cross selling) creando dei veri e propri spazi dedicati all'interno del punto vendita. Inoltre molte società stanno ibridando il proprio processo commerciale che sta trasformando il negozio monomarca, telefonico o energetico, come un punto di ancoraggio sul territorio per il personale di vendita esterna. La parola ai consumatori Secondo una ricerca condotta dall'Osservatorio Hybrid Lifestyle di Nomisma, in collaborazione con Assofranchising, per un italiano su due, l'esperienza di acquisto all'interno di un negozio nel 2022 sarà ancora la preferita. Interessanti alcuni passaggi della ricerca: La crisi pandemica, da un lato, ha fatto provare a molti italiani i benefici degli acquisti online, ma ne ha anche evidenziato alcuni ambiti meno positivi: distacco, scarso coinvolgimento, difficoltà nello stabilire una relazione con il venditore e la marca. Il punto di vendita fisico rimane dunque un elemento importante dell’esperienza di acquisto, confermando l’opportunità strategica per efficaci interazioni in logica multicanale. Negli ultimi 6 mesi del 2021 il 92% degli italiani ha frequentato i centri commerciali, il 91% per fare acquisti, ma non solo, l’84% vi si è recato anche solo per guardare le vetrine e prendere spunti per pianificare lo shopping futuro, il 67% infine vi si è recato per i punti di ristorazione. Il progressivo ritorno alla normalità, sempre secondo Nomisma, porterà il 96% dei consumatori intervistati a continuare a fare acquisti nei negozi fisici indipendentemente dalle fasce d'età, mentre il 34% desidera la presenza di personale in grado di accompagnare e guidare l'esperienza di acquisto. Green Pass e le ripercussioni delle politiche sanitarie in Italia. Da non sottolineare, infine, il peso che avrà per la ripresa dei consumi l'ulteriore stretta che il Governo Italiano ha recentemente adottato nei confronti della popolazione non vaccinata (6 milioni di concittadini) e che metterà in difficoltà numerose attività commerciali, soprattutto quelle legate alla vendita di prodotti considerati non di "prima necessità". Un grido di allarme che si leva già con numerose voci: Confcommercio parla di disparità di trattamento che favorisce la Grande Distribuzione e le grandi corporazioni del commercio elettronico, lo stesso problema è riscontrato da Confesercenti. Critiche anche da Cna del Commercio che punto il dito contro la severità della misura e l'eccessiva burocratizzazione dell'emergenza sanitaria. Le nostre ricerche di personale attive nel canale retail. Al momento, abbiamo una ricerca aperta (clicca sull'immagine per visualizzare l'annuncio):
- Come è strutturato un patto di non concorrenza? Diritti e doveri.
Dice Wikipedia: "Il patto di non concorrenza è una clausola contrattuale che può essere introdotta di comune accordo fra datore e prestatore di lavoro secondo la legge italiana. Essa limita la facoltà del prestatore di lavoro di svolgere attività professionali in concorrenza con l'azienda, a seguito di una cessazione del rapporto di lavoro". In poche parole, il patto di non concorrenza è un vincolo pensato per tutelare il know-how aziendale e il segreto industriale, ed è una pratica comune per regolamentare i rapporti di collaborazione commerciale sia nei confronti di personale subordinato (account, responsabili commerciali, funzionari) sia verso la forza vendita a p.IVA (mono e plurimandatari indistintamente in base alla tipologia di azienda, di settore, di mandato). Per evitare la fuoriuscita di “personale-chiave”, l’imprenditore può decidere di tutelarsi attraverso la stipula di un patto di non concorrenza, con il quale si obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro in cambio dell’impegno di quest’ultimo a non svolgere attività concorrenziale per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. L’art. 2125 c.c. subordina la validità di un patto di non concorrenza con gli ex dipendenti a precisi limiti, che devono essere attentamente seguiti dalle imprese e dai dipendenti che firmano tale vincolo, pena rischi legali. Il patto di non concorrenza Vs personale subordinato. Requisiti La legge (art. 2125 c.c.) prevede per il patto di non concorrenza, pena la sua nullità, i seguenti elementi costitutivi: 1. forma scritta: il patto deve risultare per atto scritto altrimenti è invalidabile. Attenzione però: non è necessario che il patto sia contenuto nel contratto di lavoro. Poiché il patto di non concorrenza è qualificato come un “normale” contratto a prestazioni corrispettive dotato di una causa autonoma rispetto a quella del contratto di lavoro, esso può essere oggetto di una pattuizione separata dal contratto di lavoro. 2. definizione dell’oggetto: definire l’oggetto del patto di non concorrenza significa indicare il perimetro di quelle attività (mercati, clienti, rapporti con forza vendita e fornitori) che non potranno essere svolte dall’ex collaboratore. La limitazione potrebbe riguardare non solo le mansioni svolte dal dipendente presso l’originario datore di lavoro, ma anche la diversa attività lavorativa che il dipendente potrebbe comunque esercitare in concorrenza con l’ex datore di lavoro. 3. durata predefinita: il divieto di concorrenza deve essere circoscritto entro determinati limiti di tempo. La durata del vincolo non può essere superiore a 5 anni, se si tratta di dirigenti, e a 3 anni negli altri casi. 4. individuazione di un ambito territoriale di operatività: la legittimità di un patto di non concorrenza è valutata anche in relazione all’ampiezza territoriale del divieto. Un patto avente un oggetto piuttosto ampio potrebbe essere ritenuto lecito purché contenuto entro uno spazio geografico ristretto. La valutazione di congruità del patto di non concorrenza dipende da due parametri: le esigenze dell’azienda ed il diritto del dipendente di potere continuare ad esercitare un’attività lavorativa che gli consenta di produrre reddito. 5. determinazione di un corrispettivo: il corrispettivo deve essere congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore, a pena di nullità del patto stesso. Ai fini di un giudizio concreto sulla congruità, si devono tenere presenti la misura della retribuzione, l’estensione territoriale ed oggettiva del divieto e la professionalità del dipendente. Pertanto, è nullo il patto di non concorrenza in presenza di una oggettiva estrema modestia del corrispettivo e di una oggettiva estrema estensione del sacrificio della professionalità con consequenziali margini estremamente ridotti di possibilità di lavoro. Quanto costa un patto di non concorrenza? Come abbiamo visto, il patto di non concorrenza deve sempre essere retribuito con un corrispettivo congruo al lavoratore che lo sottoscrive. Il corrispettivo dovrà essere calcolato in modo proporzionale e fissato nel contratto insieme ai termini del patto (ampiezza del territorio, oggetto e durata, ndr). Più ampio sarà il patto di non concorrenza, maggiore dovrà essere la percentuale dello stipendio corrisposta al lavoratore. La congruità del corrispettivo pattuito è rimessa al buon senso del datore di lavoro. Per evitare retribuzioni insufficienti si consiglia di non scegliere valori inferiori a limiti minimi pari al 30% della retribuzione per i patti operanti in Italia e al 50% della retribuzione per patti che coprono l'intera Unione Europa. Il compenso sarà però corrisposto al lavoratore solo a condizione che egli rispetti tutte le obbligazioni del patto di non concorrenza. In caso di inadempimento, anche parziale, il lavoratore sarà tenuto a restituire l'intera somma e sarà inoltre tenuto al pagamento di una penale pari al 30% dell'ultima retribuzione annuale, salvo ogni ulteriore risarcimento del danno. Modalità di pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza il datore di lavoro ha generalmente la scelta tra le seguenti opzioni: – corresponsione del compenso in costanza del rapporto di lavoro, attraverso rate periodiche nel corso del rapporto di lavoro. – liquidazione dell’importo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il trattamento contributivo e fiscale Il trattamento contributivo e fiscale del corrispettivo del patto di non concorrenza è legato alle modalità di pagamento. Il corrispettivo versato in costanza di rapporto, infatti, costituisce retribuzione imponibile a tutti gli effetti, fiscali e contributivi ed è computabile nel trattamento di fine rapporto. Diversamente da quanto accade in caso di pagamento in corso di rapporto, qualora il corrispettivo sia corrisposto al termine della cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso è soggetto soltanto a tassazione separata e non anche a contribuzione. Cosa succede in caso di violazione del patto di non concorrenza da parte del dipendente? Il corrispettivo previsto a fronte di un patto di non concorrenza deve essere corrisposto al lavoratore solo a condizione che egli rispetti tutte le obbligazioni previste nel patto stesso. Nel caso invece in cui, alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore violi il patto di non concorrenza, il datore di lavoro potrà: 1. risolvere il patto di non concorrenza per inadempimento, chiedere la restituzione del corrispettivo pagato ed il risarcimento dei danni subiti a causa dell’attività svolta dall’ex dipendente in concorrenza (danni che solitamente sono predeterminati da una clausola penale) 2.chiedere l’adempimento del patto di non concorrenza, e conseguentemente iniziare una procedura d’urgenza al fine di ottenere dal Giudice un provvedimento che imponga al lavoratore la cessazione dell’attività concorrenziale (ad esempio, di cessare immediatamente la collaborazione con il nuovo datore di lavoro concorrente). Il patto di non concorrenza Vs agenti di commercio. Il patto di non concorrenza nel contratto di agenzia L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale: per questo motivo si parla di patto di non concorrenza “post contrattuale” in quanto i suoi effetti decorrono dalla cessazione del rapporto di agenzia sino ad un termine massimo, oggetto di pattuizione, che, tuttavia, non può eccedere il termine di due anni dal momento della dichiarata cessazione del rapporto. Fatto salvo quanto finora espresso, un agente di commercio che firmerà, all'interno del suo mandato, un patto di non concorrenza dovrà ricordare che: 1. l'esclusione del compenso dovrà essere espressa ed il patto dovrà riportare esplicitamente che la mancata pattuizione del compenso è ritenuta da entrambe le parti conveniente nel complessivo equilibrio del contratto stipulato; 2. la relativa clausola dovrà essere specificamente approvata per iscritto dall'agente. Il patto di non concorrenza ricade infatti nel campo di applicazione degli art. 1341 e 1342 c.c. in quando dispone restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. 3. Il patto che esclude il corrispettivo dovrà essere rinnovato in occasione di ogni variazione di zona, clienti o prodotti. Va infatti sottolineato che, a differenza del secondo comma, le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 1751 bis c.c. sono inderogabili. Tale disposizione prevede che il patto di non concorrenza post contrattuale debba riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni e servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia. In ragione del fatto che: (a) il patto di non concorrenza è un contratto autonomo rispetto al contratto di agenzia cui accede; (b) deve riguardare la stessa zona, clientela o prodotti del contratto di agenzia cui accede; (c) deve -qualora sia pattuito senza compenso- apparire conveniente nell'equilibrio complessivo del rapporto di agenzia (Cass. 12127/2015); se ne deduce che ogni volta che le parti modifichino la zona, i clienti o i prodotti nel contratto di agenzia, venga invalidato anche il patto di non concorrenza post-contrattuale, essendo modificato l'oggetto ed alterato l'originario complessivo equilibrio del contratto. 4. il contratto di agenzia che contiene il patto dovrà escludere l'applicabilità al rapporto dell'AEC Commercio o Industria. Tale esclusione dovrà essere integrale. Vale a dire non sarà possibile operare una deroga parziale alla disciplina dell'AEC di riferimento limitatamente alla disposizione che regola il patto di non concorrenza post-contrattuale, facendo salva per il resto la disciplina collettiva. L'Opzione dell'attivazione del patto di non concorrenza post contrattuale. Sempre più spesso, abbiamo letto che nell’ambito di un patto di non concorrenza post contrattuale, la casa mandante si riservi di opzionare la facoltà di attivare il patto di non concorrenza alla cessazione del rapporto, previa comunicazione da formularsi per iscritto all’agente di commercio. In tali ipotesi la giurisprudenza ha ritenuto nulli i patti in cui la casa mandante si fosse riservata non solo il diritto di esercitare l’opzione per l’attivazione di un patto di non concorrenza – con obbligo quindi di corrispondere la relativa indennità - ma anche la facoltà indiscriminata di recedere da tale patto: con la conseguenza di creare una situazione ove l’agente si trova a dover subire non solo la compressione della possibilità di esercitare aliunde altra attività, ma anche di subire il recesso del datore/preponente nel corso della vigenza del patto e, quindi, di perdere il diritto all’indennità. È invece valida la clausola con cui l’agente conceda al preponente l’opzione irrevocabile al patto di non concorrenza, con la conseguenza che – in una simile fattispecie – il patto potrà perfezionarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro eserciti l’opzione. Il patto di non concorrenza dopo la cessazione del mandato di agenzia L’art. 1751 bis del codice civile, che disciplina il patto di non concorrenza degli agenti di commercio per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, prevede infatti espressamente che se il compenso non è determinato dalle parti allora sarà stabilito dal Giudice. Il patto quindi rimane valido e l’agente sarà tenuta a formalizzare la richiesta alla ex mandante del pagamento del compenso, con un' intimazione opportunamente formulata ai sensi dell’art. 1454 c.c. (cioè non con una intimazione “ordinaria”, ma con altro strumento che si chiama “diffida ad adempire” con espresso richiamo a tale norma o ai suoi effetti)- Solo nel momento in cui l'ex mandante continuerà ad essere inadempiente, dopo la diffida formale, l’agente potrà considerare risolto il patto di non concorrenza e tornare libero ad operare anche per la concorrenza dopo la cessazione del contratto di agenzia.
- L'incompatibilità dell'agente immobiliare con l'attività di mediazione finanziaria.
Con il Dlgs 141/2010 sui Mediatori Creditizi, entrato in vigore nel 2012, il mondo della mediazione subisce una drastica regolamentazione: i mediatori creditizi (che prima di allora potevano operare in formula autonoma) si sono dovuti organizzare in società di mediazione con un capitale sociale interamente versato superiore ai 100.000 euro. La conseguenza fu una stretta alla capacità di mediazione dei soggetti regolarmente abilitati: ad oggi in Italia le società di mediazione sono circa 200 con le prime 15 che capitalizzano il 75% del mercato della mediazione. Un'altra importante conseguenza del Dlgs 141/2010 fu la scissione definitiva tra agente immobiliare e mediatore: se fino ad allora gli agenti immobiliari potevano segnalare le pratiche direttamente presso le banche ora questo era impossibile se non tramite la mediazione di un soggetto autorizzato. L'agente immobiliare In realtà l'impossibilità per l'agente immobiliare di occuparsi della mediazione finanziaria nasce dal lontano 1989. Riportiamo integralmente cosa recita la Legge n. 39/1989 riguardo all’incompatibilità dell’agente immobiliare: «L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l’impiego presso imprese o società aventi per oggetto l’esercizio dell’attività di mediazione; con l’iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili; con l’esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare» Nel 2018 una legge europea di settore spariglia le carte: veniva infatti definito un ampliamento delle competenze in capo agli agenti immobiliari, dalla gestione delle pulizie al ricambio della biancheria negli affitti brevi fino all'amministrazione di condominio o la consulenza in tema di mutui e finanziamenti. Sembrerebbe quindi affacciarsi una nuova figura professionale, quella del super-agente immobiliare, ovvero un broker con illimitati poteri di mandato nei confronti delle propria clientela ma anche, a detta dei maligni, con pericolosi conflitti di interesse. Tra il 2019 e il 2020 la discussione entra prepotentemente in Italia e coinvolge politica, Governo e Parlamento. L'incompatibilità viene confermata? La 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) del Senato ha approvato il giorno 9 settembre 2021 un emendamento al testo del disegno di Legge Europea 2019-2020 che introduce, con parere favorevole dell’esecutivo, l’incompatibilità tra l’attività di agente immobiliare e il collaboratore di società di mediazione creditizia. Ovviamente si scatena una selva di giudizi contrastanti. Come prevedibile esprime soddisfazione la Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) secondo cui si fa finalmente chiarezza su un equivoco interpretativo riguardante la disciplina dell’incompatibilità che ha portato, dal 2019, ad applicazioni diverse della normativa da parte delle varie camere di commercio territoriali. “La chiarezza che consegue all’approvazione dell’emendamento che sancisce l’incompatibilità tra l’attività di mediazione creditizia e quella di mediazione immobiliarepone fine ad un evidente conflitto di interessi che certamente non giovava al mercato, ed in primis ai consumatori”. (Ansano Cecchini consigliere nazionale Fimaa). Pareri positivi anche da Anama Confesercenti, l' associazione di categoria degli operatori del settore dell’intermediazione immobiliare e dei mediatori creditizi “È un riconoscimento importante dei ruoli specifici e delle professionalità che operano in questo campo – continua il presidente dell’associazione di categoria degli operatori del settore dell’intermediazione immobiliare e dei mediatori creditizi -. L’emendamento alla Legge Europea 2019-2020, che ci auguriamo arrivi quanto prima all’approvazione del Parlamento, è in linea con i dettami dell’UEe sulla rimozione dei conflitti di interesse e sancisce la necessità di avere figure professionali specifiche e preparate”. (Renato Maffey, presidente di Anama Confesercenti). Di parere inverso la Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), secondo cui il Legislatore rischia di incorrere ad una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea che già si era espressa sulla necessità di ampliare il perimetro operativo degli agenti immobiliari. “Con l’approvazione di questo emendamento si sta commettendo un grave errore a discapito del mercato e della comunità immobiliare assoggettando il nostro Paese al rischio concreto di più sanzioni da parte dell’Europa quanto mai inopportune in questo delicato periodo storico . Precludere agli agenti immobiliari di erogare un servizio coerente con le moderne esigenze dei cittadini rappresenta un danno per la categoria e per la dinamicità del mercato immobiliare da cui dipende, da sempre, l’andamento dell’economia nazionale”. (Gian Battista Baccarini, presidente nazionale Fiaip). Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi anche se, da varie fonti autorevoli, sembrerebbe probabile che l’approvazione di questo emendamento presentato in Commissione sarà confermata dal voto parlamentare. E voi cosa ne pensate? E' giusto che gli agenti immobiliari non possano erogare servizi finanziari agli acquirenti degli immobili e che sia quindi mantenuta un' incompatibilità dei ruoli con la mediazione creditizia?
- Assegno unico temporaneo finalmente anche per gli agenti e consulenti finanziari
News Enasarco/Usarci. L' Assegno Unico temporaneo, una misura finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità ed è stata adottata in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli. Bene, questo sostegno per la prima volta è rivolto anche agli agenti e rappresentanti di commercio e consulenti finanziari. In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 ha introdotto, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori” destinato alle famiglie per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (nel limite massimo di un ISEE di € 50.000). In particolare: l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%; l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE. Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente). Il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età; essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE minorenni). Vi ricordiamo che la domanda di Assegno temporaneo dovrà essere presentata dal genitore richiedente una sola volta per ciascun figlio, a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
- Enasarco. Novità su prestazioni assistenziali: non solo indennizzi per covid-19.
News Enasarco. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco ha varato il programma delle prestazioni assistenziali 2021. Enasarco per l'anno 2021 ha deciso di assegnare nuovamente un contributo d'erogazione straordinaria legata al Covid-19 in favore degli iscritti che sono stati contagiati dal virus o dei loro famigliari nel caso di decesso dell'iscritto. Nel primo caso, il contributo è pari ad euro 1.000,00 al lordo delle ritenute di legge ove applicabili; nel secondo ad Euro 8.000,00 al lordo delle ritenute di legge ove applicabili, per un limite massimo complessivo di spesa annua pari a Euro 2.700.000,00. Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data dell’evento, debbono possedere i seguenti requisiti: I requisiti per agente ammalatosi di covid-19: contributo economico per intervenuto contagio da Covid-19: essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia; essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni; essere titolare di un reddito 2019 non superiore a Euro 30.000,00, rilevabile dal modello Unico PF2020; I requisiti per famigliari di agente mancato: contributo economico per decesso causato da Covid-19: al momento dell’evento devono sussistere in capo al de cuius i requisiti di cui al precedente punto a) sub 1. e 2.; il richiedente deve essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall’INPS in corso di validità non superiore a Euro 31.898,91. Progetto Salute Donna - contributi per le professioniste iscritte all'Ente: Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco ha varato il programma delle prestazioni assistenziali 2021. Tra le principali novità l’introduzione del “Progetto Salute Donna”, proposto con un emendamento dal Vicepresidente Leonardo Catarci. Il Programma delle prestazioni assistenziali approvato annualmente dall’Ente, per garantire misure di welfare a sostegno della vita professionale e familiare degli iscritti alla Fondazione prevede un budget di 22,5 milioni di euro e verrà integrato con una prestazione a sostegno della salute delle iscritte, così come auspicato e richiesto dall’Assemblea dei Delegati nel corso dell’adunanza del 30 novembre 2020 per l’approvazione del Bilancio previsionale 2021. Oltre ai contributi per il sostegno alla maternità, a partire da quest’anno, le iscritte potranno godere di un rimborso del costo sostenuto per la fruizione di un check-up erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura privata convenzionata. Tutte le contribuzioni approvate per l'anno 2021: Riassumiamo di seguito l’elenco completo del programma approvato dal CdA, comprensive anche delle prestazioni sospese nel 2020 per far fronte al finanziamento delle erogazioni straordinarie Covid 19. In tale elenco non figura la voce "Polizza Agenti" a cui è stato destinato un accantonamento da 7,8 milioni di euro.
- Decreto Sostegni: contributi agli Agenti ed indennità di fine rapporto
I sostegni erogati dal Governo sono a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi con partita IVA o dei titolari di reddito agrario, con ricavi relativi nel 2019 non superiori a 10 milioni di euro, che nel 2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto all'anno precedente. Il rispetto di tale requisito (riduzione del fatturato) non è richiesto per i nuovi soggetti che hanno avviato la propria attività nel 2019. Nel passaggio parlamentare è stato precisato che il contributo è impignorabile. Forniamo alcune delucidazioni agli agenti per poter accedere alle contribuzioni a fondo perduto previste dal Decreto Sostegni per la perdita di fatturato: agenti e rappresentanti di commercio non devono considerare eventuali indennità di fine mandato ricevute nel periodo di monitoraggio 2019 e 2020. Tale indicazione era stata fornita in precedenza dall’Agenzia delle entrate in riferimento al primo contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Rilancio. L'indennità di fine mandato non è pertanto computabile ai fini del fatturato: l’indennità di fine rapporto infatti, se non fatturata dall’Agente ( non vi è obbligo, è sufficiente una nota di quietanza con ritenuta del 20%), non deve essere considerata ai fini della verifica della perdita di fatturato. Gli Agenti di Commercio tra i beneficiari del contributo a fondo perduto. L’art.1 del D.L. 41/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per titolari di reddito di impresa e professionisti. Anche gli agenti e i rappresentanti di commercio possono richiedere il contributo a fondo perduto in quanto producono reddito d’impresa. L’attività svolta va inquadrata tra le attività commerciali, ex art 2195 del codice civile, in quanto gli agenti e rappresentati di commercio che producono reddito d’impresa risultano contestualmente iscritti sia alla Gestione commercianti dell’INPS sia all’Enasarco. Il contributo spetta indipendentemente dalla forma giuridica dell’attività svolta: ditta individuale persona fisica; S.n.c; S.a.s.; S.r.l; S.p.A. Di seguito il link per scaricare la guida realizzata dall'Agenzia per le Entrate che chiarifica i passaggi da seguire per effettuare la richiesta. Contributo a fondo perduto: i requisiti necessari. Per richiedere il contributo a fondo perduto bisogna rispettare precisi requisiti che devono essere attestati nell’istanza di richiesta del contributo. Per prima cosa i beneficiari devono presentare un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro. Oltre al requisito dei ricavi/compensi, è necessario, alternativamente che: l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019 l’attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Dunque, per coloro che hanno aperto la partita iva dal 2019 in avanti, non è necessario rispettare il requisito della perdita di fatturato. Come effettuare il calcolo del fatturato: a confronto il 2020 con il 2019. Il differenziale della diminuzione del fatturato si calcola rapportando il calcolo delle annualità 2019 e 2020, più precisamente la differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019, una percentuale che varia a seconda dei ricavi/compensi conseguiti dal contribuente nel 2019. La differenza deve essere almeno pari al 30%. Alla differenza di media fatturato si applicano le seguenti percentuali: 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro; 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro; 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro; 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro; 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro. Ai fini del calcolo del fatturato, devono essere considerate tutte le fatture emesse: anticipate, differite e anche quelle riferite ad operazioni di autoconsumo. Tali regole valgono anche per i contribuenti forfettari. Per calcolare correttamente il fatturato è necessario rispettare le indicazioni di seguito elencate: devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre; occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre; concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili; gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione Attenzione, ai fini del fatturato viene rilevata la data di effettuazione delle operazioni. Pertanto, per le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura mentre per le fatture differite fa fede la data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura. Ricordiamo agli agenti e rappresentanti di commercio che la richiesta per accedere al contributo a fondo perduto deve essere inoltrata entro il prossimo 28 maggio. Nel calcolo del fatturato si dovrà considerare sempre la data di emissione della fattura, indipendentemente dal mese di competenza delle provvigioni. Nel calcolo del fatturato devono sempre essere indicati gli elementi imponibili come provvigioni, premi, fisso mensile, rimborsi. Come calcolare il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale: alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 La suddetta percentuale può essere pari: al 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro al 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100 mila euro e inferiori a 400 mila euro al 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro al 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro al 20 % per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 ai fini della media di cui si è detto rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della P.IVA Per tutti i soggetti compresi quelli che hanno attivato la P.IVA al 1° gennaio 2020 l’importo del contributo non può essere superiore a: 150.000 euro, con un contributo minimo di: 1.000 euro per le persone fisiche 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Chi è escluso dal contributo a fondo perduto? Il contributo a fondo perduto non spetta: ai soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto; soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”) intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.















