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Assegno unico temporaneo finalmente anche per gli agenti e consulenti finanziari






News Enasarco/Usarci.


L' Assegno Unico temporaneo, una misura finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità ed è stata adottata in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli. Bene, questo sostegno per la prima volta è rivolto anche agli agenti e rappresentanti di commercio e consulenti finanziari.

In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 ha introdotto, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori” destinato alle famiglie per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (nel limite massimo di un ISEE di € 50.000).


In particolare:

  • l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%;

  • l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE.


Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE minorenni).

Vi ricordiamo che la domanda di Assegno temporaneo dovrà essere presentata dal genitore richiedente una sola volta per ciascun figlio, a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.



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