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Decreto Sostegni: contributi agli Agenti ed indennità di fine rapporto

Aggiornamento: 10 mag 2021




I sostegni erogati dal Governo sono a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi con partita IVA o dei titolari di reddito agrario, con ricavi relativi nel 2019 non superiori a 10 milioni di euro, che nel 2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto all'anno precedente.

Il rispetto di tale requisito (riduzione del fatturato) non è richiesto per i nuovi soggetti che hanno avviato la propria attività nel 2019.

Nel passaggio parlamentare è stato precisato che il contributo è impignorabile.


Forniamo alcune delucidazioni agli agenti per poter accedere alle contribuzioni a fondo perduto previste dal Decreto Sostegni per la perdita di fatturato: agenti e rappresentanti di commercio non devono considerare eventuali indennità di fine mandato ricevute nel periodo di monitoraggio 2019 e 2020.

Tale indicazione era stata fornita in precedenza dall’Agenzia delle entrate in riferimento al primo contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Rilancio.

L'indennità di fine mandato non è pertanto computabile ai fini del fatturato: l’indennità di fine rapporto infatti, se non fatturata dall’Agente ( non vi è obbligo, è sufficiente una nota di quietanza con ritenuta del 20%), non deve essere considerata ai fini della verifica della perdita di fatturato.

Gli Agenti di Commercio tra i beneficiari del contributo a fondo perduto.


L’art.1 del D.L. 41/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per titolari di reddito di impresa e professionisti.

Anche gli agenti e i rappresentanti di commercio possono richiedere il contributo a fondo perduto in quanto producono reddito d’impresa.

L’attività svolta va inquadrata tra le attività commerciali, ex art 2195 del codice civile, in quanto gli agenti e rappresentati di commercio che producono reddito d’impresa risultano contestualmente iscritti sia alla Gestione commercianti dell’INPS sia all’Enasarco.

Il contributo spetta indipendentemente dalla forma giuridica dell’attività svolta: ditta individuale persona fisica; S.n.c; S.a.s.; S.r.l; S.p.A.


Di seguito il link per scaricare la guida realizzata dall'Agenzia per le Entrate che chiarifica i passaggi da seguire per effettuare la richiesta.



Contributo a fondo perduto: i requisiti necessari.


Per richiedere il contributo a fondo perduto bisogna rispettare precisi requisiti che devono essere attestati nell’istanza di richiesta del contributo.


Per prima cosa i beneficiari devono presentare un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.

Oltre al requisito dei ricavi/compensi, è necessario, alternativamente che:

  • l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019

  • l’attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Dunque, per coloro che hanno aperto la partita iva dal 2019 in avanti, non è necessario rispettare il requisito della perdita di fatturato.



Come effettuare il calcolo del fatturato: a confronto il 2020 con il 2019.


Il differenziale della diminuzione del fatturato si calcola rapportando il calcolo delle annualità 2019 e 2020, più precisamente la differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019, una percentuale che varia a seconda dei ricavi/compensi conseguiti dal contribuente nel 2019.

La differenza deve essere almeno pari al 30%.


Alla differenza di media fatturato si applicano le seguenti percentuali:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;

  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;

  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;

  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.


Ai fini del calcolo del fatturato, devono essere considerate tutte le fatture emesse: anticipate, differite e anche quelle riferite ad operazioni di autoconsumo. Tali regole valgono anche per i contribuenti forfettari.


Per calcolare correttamente il fatturato è necessario rispettare le indicazioni di seguito elencate:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;

  • occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;

  • concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;

  • gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione

Attenzione, ai fini del fatturato viene rilevata la data di effettuazione delle operazioni. Pertanto, per le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura mentre per le fatture differite fa fede la data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura.


Ricordiamo agli agenti e rappresentanti di commercio che la richiesta per accedere al contributo a fondo perduto deve essere inoltrata entro il prossimo 28 maggio.

Nel calcolo del fatturato si dovrà considerare sempre la data di emissione della fattura, indipendentemente dal mese di competenza delle provvigioni.

Nel calcolo del fatturato devono sempre essere indicati gli elementi imponibili come provvigioni, premi, fisso mensile, rimborsi.



Come calcolare il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno.


L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale:

  • alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020

  • e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019

La suddetta percentuale può essere pari:

  1. al 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro

  2. al 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100 mila euro e inferiori a 400 mila euro

  3. al 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro

  4. al 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro

  5. al 20 % per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 ai fini della media di cui si è detto rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della P.IVA

Per tutti i soggetti compresi quelli che hanno attivato la P.IVA al 1° gennaio 2020 l’importo del contributo non può essere superiore a: 150.000 euro, con un contributo minimo di:

  • 1.000 euro per le persone fisiche

  • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.


Chi è escluso dal contributo a fondo perduto?


Il contributo a fondo perduto non spetta:

  • ai soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;

  • soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”)

  • intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

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