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Decreto ristori bis: agenti di commercio tra le categorie dimenticate.




Nell'ultimo dl Ristori bis sono stati ampliati i codici Ateco che beneficeranno degli aiuti di Stato, tra i quali la ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, aziende di bus turistici, lavanderie industriali, negozi di bomboniere, venditori di giochi pirotecnici, sexy shop e agenzie matrimoniali.

Balza all'occhio, ancora una volta, la dimenticanza di una Categoria, ovvero gli Agenti di Commercio (in attesa di nuove disposizioni da parte del Ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli).


Registriamo a tal fine le parole di Ciro Sinatra, presidente di Univendita: “i rappresentanti di commercio della vendita a domicilio non sono individuabili attraverso uno specifico codice ATECO, essendo chiamati a vendere un’ampia gamma di categorie merceologiche, ma al pari degli incaricati alla vendita diretta a domicilio, che hanno invece diritto al bonus, sono fortemente limitati nella propria attività lavorativa”.


Di seguito il testo roiginale (fonte F.N.A.A.R.C)


DECRETO "RISTORI" (137/2020)

Con il c.d. decreto “Ristori” sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza COVID-19. Analizziamo qui le principali novità: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE: è previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive di questo DPCM.


Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del nuovo contributo i soggetti:

  • con partita IVA attiva al 25.10.2020;

  • individuati attraverso i codici ATECO indicati nell’Allegato 1 del decreto (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi);

  • a prescindere dall’ammontare di ricavi/compensi 2019 (anche superiori a 5 milioni di euro).

  • nell'ambito dei soggetti beneficiari non sono stati ricompresi gli agenti e i rappresentanti di commercio.


Calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai suddetti soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 01/01/2019.

Riconoscimento del contributo


  • per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 25 del DL 34/2020, è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo

  • per i soggetti che non hanno presentato istanza per il precedente contributo, è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti i termini di presentazione)


L’ammontare del contributo è determinato:


  • per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo, come quota percentuale (dal 100% al 400%) del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del DL 34/2020

  • per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come quota percentuale (dal 100% al 400%) del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza che sarà trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25 co. 4, 5 e 6 del DL 34/2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%

Le predette quote percentuali (pari, nello specifico, al 100%, 150%, 200% o 400%) sono differenziate per settore economico e sono indicate nell’Allegato 1 del decreto. L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.


Irrilevanza fiscale

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP. MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO: è prevista l’estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:

  • per le sole imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 del decreto ristori, cioè le attività, in­­di­viduate mediante i codici ATECO, che hanno subito limitazioni ad opera del decreto stesso

  • indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (quindi anche se hanno registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro)

  • con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020

Restano operanti, per quanto compatibili, le norme dell’art. 28 del DL 34/2020, sicché, ad esempio, per l’accesso al credito d’imposta da parte dei soggetti sopra individuati, è comunque richiesta la con­dizione del calo del fatturato.

Inoltre, è ammessa la cessione del credito, alle condizioni previste dall’art. 28 del DL 34/2020.


ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU 2020 PER GLI IMMOBILI IN CUI SI ESERCITANO ATTIVITA' SOSPESE

Non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16/12/2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza COVID-19. L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili. Nello specifico, l’esenzione riguarda gli immobili nei quali si esercitano le attività elencate nell’Al­legato 1 del decreto ristori (che tuttavia non comprende gli agenti di commercio), che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall’art. 78 del decreto 104/2020 convertito.


A Voi le considerazioni.

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