Contributi Enasarco e FIRR: guida alla dichiarazione annuale per agenti e aziende
- Ufficio HR
- 14 apr
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⭕ Obbligo di Comunicazione Annuale entro il 30 Aprile
In base agli Accordi Economici Collettivi (AEC) del settore Commercio del 16 febbraio 2009 e del settore Industria del 30 luglio 2014, le aziende mandanti sono tenute a fornire agli agenti di commercio, entro il 30 aprile di ogni anno, una certificazione dettagliata relativa ai contributi versati al fondo di previdenza Enasarco e alle somme accantonate presso il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR) per l'anno precedente. Questa documentazione è essenziale per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti tra mandante e agente, nonché per consentire all'agente una corretta gestione fiscale e previdenziale.
⭕ Dettagli sui Contributi Previdenziali Enasarco
L'aliquota contributiva Enasarco è fissata al 17% delle provvigioni percepite dall'agente, suddivisa equamente tra mandante e agente, ciascuno responsabile per l'8,5%. Questi contributi sono obbligatori e servono a garantire una pensione integrativa per l'agente al termine della sua carriera lavorativa. Per l'anno 2025, gli importi dei massimali provvigionali e dei minimali contributivi sono stati aggiornati come segue:
Tipo di agente | Minimale contributivo annuo | Massimale provvigionale annuo |
Plurimandatario | € 507,00 | € 30.057,00 |
Monomandatario | € 1.011,00 | € 45.085,00 |
Agente Plurimandatario:
Massimale Provvigionale Annuo: 30.057 euro, corrispondente a un contributo massimo di 5.109,69 euro.
Minimale Contributivo Annuo: 507 euro, pari a 126,75 euro per trimestre.
Agente Monomandatario:
Massimale Provvigionale Annuo: 45.085 euro, corrispondente a un contributo massimo di 7.664,45 euro.
Minimale Contributivo Annuo: 1.011 euro, pari a 252,75 euro per trimestre.
È importante notare che il minimale contributivo è dovuto solo se l'agente ha maturato provvigioni nel corso dell'anno. In caso di totale assenza di provvigioni, il minimale non è richiesto. Inoltre, il massimale provvigionale non è frazionabile e si applica per ciascun rapporto di agenzia.
⭕ Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR)
Il FIRR rappresenta un accantonamento annuale obbligatorio che le aziende mandanti devono effettuare a favore degli agenti, calcolato sulle provvigioni maturate.
Le aliquote di accantonamento sono determinate come segue:
Agenti Monomandatari:
4% sulle provvigioni fino a 12.395 euro annui.
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.395 e 18.592 euro annui.
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.592 euro annui.
Agenti Plurimandatari:
2% sulla quota delle provvigioni tra 6.198 e 9.296 euro annui.
1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.296 euro annui.
Ad esempio, per un agente plurimandatario con provvigioni annue di € 11.000, il calcolo sarebbe:
4% di € 6.200,00 = € 248,00
2% di € 3.100,00 = € 62,00
1% di € 1.700,00 = € 17,00
Totale FIRR: € 327,00
Questi accantonamenti vengono versati dalla mandante alla Fondazione Enasarco entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Alla cessazione del rapporto di agenzia, le somme accantonate nel FIRR vengono liquidate direttamente all'agente da Enasarco. È consigliabile che l'agente verifichi periodicamente gli accantonamenti effettuati accedendo alla propria area riservata sul sito di Enasarco, per assicurarsi che le somme siano state correttamente versate e registrate.
⭕ Aspetti Fiscali e Deduzioni
Dal punto di vista fiscale, la certificazione rilasciata dalla mandante è fondamentale per l'agente, poiché consente di dedurre dal reddito d'impresa l'8,5% dei contributi previdenziali Enasarco trattenuti dalle fatture provvigionali. Questa deduzione contribuisce a ridurre l'imponibile fiscale dell'agente, con conseguenti benefici in termini di imposte dovute. Pertanto, è essenziale conservare accuratamente questa documentazione e, se necessario, consultare un consulente fiscale per una corretta gestione delle deduzioni.
✅ Riferimenti Normativi
Articolo 16 dell'AEC Industria del 30 luglio 2014.
Articolo 17 dell'AEC Commercio del 16 febbraio 2009.
Questi articoli disciplinano gli obblighi delle aziende mandanti in merito alla comunicazione e al versamento dei contributi previdenziali e degli accantonamenti al FIRR, stabilendo le modalità e i termini per garantire la tutela previdenziale e economica degli agenti di commercio.
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